REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, in conformità al D. Lgs. 36/2023, principi, criteri e procedure da seguire per le acquisizioni di beni e servizi da parte dell’Ente Autonomo Giffoni Experience (in via di trasformazione in fondazione di partecipazione, con la denominazione di “Fondazione Giffoni – La Valle delle Culture”), di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria.

A tal fine è istituito presso questa associazione un apposito elenco da utilizzare come strumento di individuazione degli operatori economici qualificati ad eseguire servizi o forniture di beni mediante procedura negoziata.

Ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l’individuazione degli operatori economici dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.  

ART. 2 – STRUTTURA DELL’ELENCO

Per ogni categoria merceologica (di beni e di servizi) è costituito un ordine di iscrizione sulla base delle disposizioni contenute al successivo art. 5. Ogni operatore interessato potrà richiedere, indicandolo espressamente, all’atto di presentazione della domanda, di essere iscritto all’albo per un numero non superiore a tre categorie. L’iscrizione dovrà seguire, pedissequamente, le tipologie merceologiche indicate e, in nessun caso, si applicheranno criteri di analogia o similitudine tra varie categorie indicate.

L’Elenco è articolato nelle categorie merceologiche specificate nell’Allegato A.

ART. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

1. Per l’iscrizione all’Elenco, l’operatore economico deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • a) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;
  • b) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. e/o albo professionale.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda viene redatta utilizzando il form compilabile al presente link: ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, con la quale il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità, attesti che la stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare (Allegato B);
  • b) Curriculum vitae dell’operatore economico/prestatore di beni e/o servizi (Company Profile);
  • c) Visura Camerale CCIAA;
  • d) Documento d’identità del legale rappresentante.

ART. 5 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO

  1. L’iscrizione è effettuata per le categorie indicate nella domanda.
  2. L’iscrizione può essere richiesta fino ad un massimo di tre categorie.
  3. Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda sarà comunicata l’avvenuta iscrizione tramite Mail del Sistema al termine della procedura.
  4. L’Elenco è in continuo aggiornamento in base alle domande d’iscrizione che pervengono.
  5. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni o delle autocertificazioni.

ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

1. La cancellazione dall’Elenco è disposta di ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al successivo comma 3, nei seguenti casi:

  • a) Per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
  • b) Per mancata dimostrazione dei requisiti generali e speciali in occasione delle eventuali verifiche a campione;
  • c) Quando l’operatore economico sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni.

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’operatore economico.

3. Nei casi previsti al comma 1, il Legale Rappresentante dell’Ente comunica all’operatore economico l’avvio della procedura di cancellazione assegnando un temine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione.

4. Il provvedimento di cancellazione ha efficacia interdittiva di anni 2.

5. La cancellazione è disposta con provvedimento del Legale Rappresentante.

ART. 7 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui abbia già eseguito il precedente affidamento avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di servizi. 

2. Il codice identificativo CPV (Common Procurement Vocabulary) identifica lo stesso settore merceologico e lo stesso settore di sevizi. 

3. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione di cui al comma 1 si applica con riferimento a ciascuna fascia di valore della commessa in cui è ripartito l’elenco. 

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative nonché di accurata esecuzione del precedente contratto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. L’effettiva assenza di alternative è stabilita dal mancato riscontro (o riscontro negativo), all’invito a manifestare interesse per la commessa, formulato dagli uffici della stazione appaltante. L’invito potrà essere formalizzato anche attraverso semplice mail. 

5. La stazione appaltante non applica il principio di rotazione quando la selezione degli operatori avvenga sulla base dei seguenti presupposti: 

  • a) siano invitati tutti gli operatori economici presenti all’interno delle categorie merceologiche corrispondenti all’oggetto della commessa;  
  • b) la consultazione avvenga a seguito di avviso pubblico di riapertura delle iscrizioni in cui non sia stato posto nessun tipo di limitazione per l’iscrizione nell’elenco. 

6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, oltre iva.   

ART. 8 – CASI DI ESCLUSIONE

Il D. Lgs. 36/2023 art. 76, commi 1 e 2 lett. b) stabilisce che, in caso di diritti esclusivi e/o di rappresentazioni artistiche uniche, si possa procedere ad affidamento senza previa pubblicazione di bando di gara, sempre nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e del risultato. Tali servizi sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del Regolamento.

Pertanto, i servizi già menzionati potranno essere assoggettati sia ai limiti prima espressi o, previo riscontro di progettazione, ideazione, tipologia e complessità aggiudicati in modo diretto previa congrua comunicazione sul sistema di monitoraggio dell’ANAC fino al limite di € 750.000,00, oltre iva.

A titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, conformemente a quanto previsto e disciplinato dall’art. 76 comma 1 e comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, il RUP ha la facoltà di affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per importi fino ad € 750.000,00 oltre IVA i servizi resi nei sottoelencati ambiti:

  1. Cinematografico; 
  2. Radio/Televisivo; 
  3. Teatrale; 
  4. Musicale; 
  5. Spettacolare; 
  6. Artistico.

ART. 9 – UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO

  1. Per le procedure negoziate saranno invitati alla consultazione tutti gli operatori per ogni categoria merceologica di riferimento. La consultazione avverrà mediante valutazione del relativo curriculum. Successivamente gli operatori selezionati saranno invitati alla negoziazione delle offerte sulla piattaforma dedicata. 
  2. Per gli affidamenti diretti si potrà utilizzare il criterio di valutazione basato sull’esperienza specifica nelle materie attinenti all’oggetto dell’appalto. In tal caso si potrà affidare il contratto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Fermo restando il rispetto del principio di rotazione previsto all’articolo precedente. 
  3. L’istituzione dell’Elenco non vincola l’Amministrazione che può porre in essere l’indagine di mercato estesa anche ad operatori economici non iscritti. In tal caso l’iscrizione nell’Elenco non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione dei servizi e forniture.  

ART. 10 – PUBBLICITÀ

Tutti gli avvisi che riguardano il presente regolamento saranno pubblicati al seguente link: https://giffoni.it/trasparenza/avvisi/

 

Il Legale Rappresentante

Pietro Rinaldi